(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo n. 109 del
                          21 ottobre 2015) 
 
 
                     Atto di promulgazione n. 31 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione  come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1; 
  Visti gli artt. 34 e 44 del vigente Statuto regionale; 
  Visto il verbale del Consiglio Regionale n.  41/4  del  1°  ottobre
2015; 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge e ne  dispone  la  pubblicazione  sul  Bollettino
Ufficiale della Regione Abruzzo: 
                               Art. 1 
 
            Sostituzione dell'art. 99 della L.R. 24/2005 
 
  1. L'art. 99 della L.R. 8 marzo 2005, n. 24 (Testo Unico in materia
di sistemi di trasporto a  mezzo  di  impianti  a  fune,  o  ad  essi
assimilati, piste da sci ed infrastrutture accessorie) e'  sostituito
dal seguente: 
  "Art. 99 (Sci  fuoripista,  scialpinismo  e  alpinismo).  -  1.  Il
concessionario ed il gestore  dell'area  sciabile  attrezzata,  o  di
parte di  essa,  non  sono  responsabili  di  incidenti  che  possano
verificarsi nei percorsi fuoripista  accessibili  dagli  impianti  di
propria competenza o al di fuori delle  piste  individuate  ai  sensi
della presente legge,  purche'  sugli  stessi  impianti  sia  apposta
idonea segnaletica di pericolo di frane o valanghe. 
  2. I soggetti che  praticano  lo  scialpinismo  devono  munirsi  di
Apparecchio di Ricerca dei Travolti in Valanga (ARTVA), Pala e  Sonda
per garantire un idoneo intervento di soccorso. 
  3. Le disposizioni  del  presente  articolo  sono  riportate  sulla
documentazione di informazione all'utente  ed  indicate  su  cartelli
esposti presso le stazioni di partenza ed arrivo  degli  impianti  di
risalita, come da Allegato B alla presente legge.  La  documentazione
di  informazione  all'utente  ed  i  cartelli  sono  predisposti  dal
concessionario e dal gestore dell'area sciabile attrezzata.".